STORIA
DEGLI ITALIANI
PER
CESARE CANTÙ
EDIZIONE POPOLARE
RIVEDUTA DALL'AUTORE E PORTATA FINO AGLI ULTIMI EVENTI
TOMO II.
TORINO
UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE
1874
[1]
Se la giustizia non è una legge eterna, ma derivada patti sociali e da decreti, non può concernere senon coloro che stipularono; lo straniero sarà un nemico,e ciascuno potrà ucciderlo a voglia; i vinti simanderanno per le spade, se pure non si trovi piùutile il servarli (servi) pei proprj bisogni, e perchèfacciano tutto ciò che al vincitore talenti. Così logicamenteveniva stabilita la maggiore delle iniquità, el'ulcera delle società antiche.
Gli schiavi, come in tutta l'Asia, l'Egitto, la Grecia,così in Roma abbondavano; e conforme alla giustiziasuddetta, Dionigi d'Alicarnasso, parlando di Servio Tullio,trova che i Romani acquistavano i servi con mezzilegittimissimi[1], giacchè o li compravano all'incanto,o li riceveano col bottino, od ottenevano dal generaledi serbar quelli ch'essi aveano presi in guerra, o licompravano da chi gli avea avuti per le vie predette.Oltre gli acquistati in guerra, alcuni eransi venduti dase stessi per vizio, o dai creditori, o dalla legge (servipœnæ); altri erano nati in casa (vernæ); altri raccoltibambini nelle esposizioni, comunissime allora quandoogni padre poteva ricusare di levar di terra il figlionatogli. Estese le conquiste, si portarono schiave a Romaanche persone nobili ed istruite, principalmente dallaMagna Grecia e dalla Sicilia: crebbero poi a migliajanelle guerre con Cartagine, col'Illiria, colle Gallie. Del[2]farne nascere in casa poco s'avea cura, credendosiquesti men robusti, e parendo gittato il tempo in cuisi deve lasciar inoperosa la madre, e nutrire il bambinosenza frutto.
Lo schiavo non è persona, ma cosa[2]: perciò nonha rappresentanza nel consorzio civile, non può deporrein testimonio, non citare in tribunale, non aver nozzelegittime nè figli proprj, non testare; natural suo eredeè il padrone, che subentra ad esso negli altrui testamenti.Il proprietario solo potea chieder ragione d'uninsulto fatto a' suoi schiavi, e contro lui dirigevasi l'azioneper colpe di questi. Poteva il dominio d'unoschiavo appartenere ad uno, ad un altro l'usufrutto; eil padrone a sua voglia batterlo, crocifiggerlo, affamarlo,far ogni infamia del corpo di esso. La leggecalcola con ispietata precisione i compensi per la suaperdita o pel deterioramento: — Chi senza diritto uccidauomo o quadrupede domestico appartenenti adaltri, paghi al padrone il valore massimo che questooggetto ha da un anno. Non si deve solamente tenerconto del valer corporale, ma anche se la perdita delloschiavo cagioni al padrone un danno maggiore del valorproprio dello schiavo. Se il mio schiavo fu istituito[3]erede, e fu ucciso prima che per ordine mio accettassel'eredità, bisogna, oltre il prezzo, pagarmi l'ammontaredell'eredità perduta. Se di due gemelli, o di due